Gratuito patrocinio:
che cos'è e quando
si ha diritto
Patrocinio a spese dello Stato
Lo Stato Italiano garantisce il diritto ad essere difesi in giudizio anche ai cittadini meno abbienti, mediante il Patrocinio a Spese dello Stato, comunemente detto gratuito patrocinio, disciplinato dal DPR 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141.
Quando si ha diritto al gratuito patrocinio?
Il soggetto che si trovi in particolari e disagiate condizioni economiche può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato e il Gratuito Patrocinio vale sia nell'ambito del processo civile, sia nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), penali, amministrative, contabili e tributarie.
Come capire se si può ottenere il gratuito patrocinio: parametri per la determinazione del reddito
È necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12'838,01. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Si tiene invece conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (separazioni consensuali, divorzi congiunti, etc.). Per calcolare il reddito utile ai fini dell’accesso al gratuito patrocinio si tiene conto anche di quelli non rientranti nella base imponibile o comunque soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Deve essere pertanto considerato anche il reddito di cittadinanza, l’assegno di mantenimento eventualmente percepito con esclusione dell’assegno a favore dei figli destinato unicamente alla cura della prole, eventuali interessi dei conti correnti, i proventi da fondi di investimento, tutte le pensioni che abbiano natura sostitutiva della retribuzione: APE sociale, pensione di vecchiaia o di anzianità. Viceversa, sono escluse l’indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità, destinate alla sola funzione assistenziale. Si considerano i redditi riferiti all’anno precedente a quello in cui si richiede l’accesso al gratuito patrocinio. Solo nel processo penale il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Ammissione al gratuito patrocinio senza limiti di reddito
Alcuni soggetti sono ammessi al patrocinio gratuito anche se hanno un reddito che eccede la soglia sopra indicata. Si tratta, in particolare:
- della vittima di violenza sessuale, di stalking, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e di reati commessi in danno di minori;
- dei figli minorenni o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti che sono rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso alternativamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato oppure dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata o ancora dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.
Chi può richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
- I cittadini italiani;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o le associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica;
- l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
- colui che (offeso dal reato–danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
Non possono essere ammessi al gratuito patrocinio nei procedimenti penali
- Chi è imputato/indagato per reati di evasione in materia di imposte;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore;
- per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
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